Il prossimo 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU, la prima rata dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno in corso.
Come ogni anno, uno dei dubbi più frequenti riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento e dei casi in cui è possibile beneficiare dell’esenzione.
Di seguito una guida pratica per comprendere chi deve versare l’IMU e quali sono le principali agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Chi deve pagare l’IMU
L’IMU è dovuta dai soggetti che possiedono:
- fabbricati;
- aree edificabili;
- terreni agricoli.
Sono tenuti al versamento:
- i proprietari degli immobili;
- i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il coniuge assegnatario della casa familiare in caso di separazione o divorzio;
- i concessionari di aree demaniali;
- gli utilizzatori di immobili concessi in leasing.
L’imposta è dovuta esclusivamente da tali soggetti e non dall’occupante dell’immobile.
Chi non deve pagare l’IMU
Sono esclusi dal pagamento:
- gli inquilini degli immobili locati;
- i nudi proprietari in presenza di usufrutto;
- i comodatari;
- le società concedenti nei contratti di leasing;
- il coniuge non assegnatario dell’abitazione familiare;
- gli affittuari di aziende comprendenti immobili.
È inoltre prevista una soglia minima di versamento: generalmente non si paga l’imposta se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 12 euro, salvo diverse disposizioni comunali.
Esenzione per l’abitazione principale
La principale esclusione riguarda l’abitazione principale, ossia l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’esenzione non si applica agli immobili di lusso appartenenti alle seguenti categorie catastali:
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| A/1 | Abitazioni signorili |
| A/8 | Ville |
| A/9 | Castelli e immobili di pregio storico o artistico |
Per tali immobili l’IMU continua ad essere dovuta anche se utilizzati come abitazione principale.
Pertinenze dell’abitazione principale
L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente a:
- una unità C/2 (cantina o deposito);
- una unità C/6 (box o autorimessa);
- una unità C/7 (tettoia).
La doppia esenzione per i coniugi
A seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, i coniugi che hanno residenza e dimora abituale in abitazioni differenti possono beneficiare dell’esenzione IMU su entrambe le abitazioni, purché ciascuno utilizzi effettivamente il proprio immobile come abitazione principale.
Immobili assimilati all’abitazione principale
Beneficiano dell’esenzione anche:
- gli alloggi sociali;
- le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- gli alloggi destinati a studenti universitari soci assegnatari;
- la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli;
- alcuni immobili posseduti dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia.
Altri casi di esenzione
La normativa prevede ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU.
Tra queste rientrano:
- immobili dello Stato e degli enti pubblici destinati a fini istituzionali;
- fabbricati appartenenti alle categorie catastali E;
- immobili destinati esclusivamente al culto;
- immobili della Santa Sede;
- immobili di Stati esteri e organizzazioni internazionali;
- terreni agricoli in particolari condizioni previste dalla legge;
- immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.
Enti del Terzo Settore e enti non commerciali
Particolare attenzione merita l’esenzione prevista per gli immobili utilizzati da:
- Enti del Terzo Settore;
- enti ecclesiastici;
- altri enti non commerciali.
L’agevolazione si applica quando gli immobili sono destinati allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, educative, culturali, sportive o ricreative svolte con modalità non commerciali.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti interpretativi sui requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione, confermando l’importanza delle modalità concrete di svolgimento delle attività.
Scadenza del 16 giugno 2026
Il versamento dell’acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2026, utilizzando le aliquote deliberate dal Comune competente.
Il saldo dovrà invece essere versato entro il 16 dicembre 2026.
Considerata la presenza di numerose esenzioni, assimilazioni e agevolazioni, è opportuno verificare attentamente la propria posizione prima di effettuare il pagamento.
Per informazioni e assistenza nel calcolo dell’IMU 2026 è possibile rivolgersi allo Studio Commerciale Di Mauro.
Claudia di Mauro

