Profili giuridici e obblighi previdenziali aggiornati
Capita sempre più spesso che un lavoratore dipendente del settore privato valuti di assumere anche il ruolo di amministratore di una S.r.l.: magari per una start-up familiare, una società di servizi o un progetto imprenditoriale parallelo.
La domanda è duplice:
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È legittimo dal punto di vista giuridico e lavoristico?
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Quali contributi INPS deve versare l’amministratore, oltre a quelli come dipendente?
In questo approfondimento analizziamo con taglio pratico compatibilità, vincoli e obblighi previdenziali, con particolare attenzione alla posizione del dipendente privato.
1️⃣ È possibile? La regola di base: SÌ, salvo divieto di concorrenza
La normativa italiana non vieta che un dipendente privato sia anche amministratore di una S.r.l.
Non c’è, di per sé, incompatibilità automatica tra:
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rapporto di lavoro subordinato (dipendente presso un datore di lavoro X)
e -
incarico di amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.).
L’incarico di amministratore è infatti un rapporto di natura autonomo-organica, disciplinato dal Codice Civile (artt. 2380-bis e seguenti per le S.p.A., applicati in via analogica alle S.r.l.), diverso dal rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, occorre prestare attenzione a tre profili:
🔹 a) Divieto di concorrenza e obbligo di fedeltà
Anche se la legge non vieta in sé il doppio ruolo, il dipendente resta soggetto a:
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art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà: divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie riservate;
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eventuale patto di non concorrenza sottoscritto nel contratto di lavoro;
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eventuali clausole contrattuali che vietino incarichi esterni o li subordinino ad autorizzazione.
👉 Se la S.r.l. opera nello stesso settore del datore di lavoro, il rischio di concorrenza sleale è concreto e va valutato con estrema cautela.
🔹 b) Contrattazione collettiva
In rari casi, il CCNL applicato al dipendente può prevedere limiti o vincoli ad attività esterne, soprattutto se:
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il dipendente ricopre ruoli apicali,
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il settore è regolamentato,
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esistono policy aziendali interne sugli incarichi extra-lavorativi.
🔹 c) Profili di tempo e responsabilità
Non esistono limiti di legge agli orari: l’amministratore non è un dipendente della S.r.l. e non è soggetto all’orario di lavoro.
Resta però un tema gestionale: la capacità reale del soggetto di conciliarsi tra:
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responsabilità verso il datore di lavoro dipendente,
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responsabilità civile e penale come amministratore di società (fiscale, societaria, fallimentare, ecc.).
2️⃣ La natura del rapporto: amministratore ≠ dipendente
L’incarico di amministratore:
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è un incarico di natura autonoma;
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nasce da una delibera assembleare di nomina e da eventuale accordo sul compenso;
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comporta il dovere di gestire l’impresa e rispondere verso soci, creditori e fisco.
Il compenso è normalmente qualificato come “reddito assimilato a lavoro dipendente” ai fini IRPEF (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR), ma ai fini previdenziali viene trattato diversamente, con iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS come “collaboratore/amministratore di società”. Commercialista Telematico+1
3️⃣ Obblighi previdenziali dell’amministratore di S.r.l.
La parte più delicata è proprio quella previdenziale.
Gli scenari sono diversi a seconda che l’amministratore:
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sia socio o non socio,
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svolga o meno attività operativa in azienda, oltre al ruolo gestorio,
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percepisca o meno un compenso.
🟦 CASO 1 – Dipendente privato che diventa amministratore NON socio (solo ruolo gestorio)
In questo caso l’amministratore:
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percepisce un compenso amministratore;
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non partecipa al lavoro materiale dell’impresa (non svolge mansioni operative continuative).
👉 Obbligo previdenziale:
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Iscrizione alla Gestione Separata INPS, come collaboratore/amministratore di società (art. 2, comma 26, L. 335/1995); Wikipedia+1
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contributi dovuti secondo le aliquote annualmente fissate dall’INPS: per il 2025, le circolari INPS indicano aliquote fino al 35,03% per molte figure di collaboratori e amministratori senza altre coperture, e aliquote ridotte per chi è già assicurato altrove. confindustriatoscanasud.it+1
💡 Il fatto che il soggetto sia già dipendente privato con contribuzione piena presso un’altra gestione riduce in alcuni casi l’aliquota della Gestione Separata, ma non elimina l’obbligo contributivo.
🟩 CASO 2 – Dipendente privato che è socio amministratore operativo
È il caso del dipendente che:
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detiene quote della S.r.l.;
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è amministratore;
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lavora in azienda in modo abituale e prevalente (produzione, vendita, servizi, attività operative, non solo “firma” e gestione).
👉 In questo scenario, di regola si configurano due posizioni previdenziali:
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Gestione Commercianti/Artigiani INPS:
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obbligatoria per i soci di S.r.l. che svolgono attività lavorativa abituale e prevalente nell’impresa, secondo i criteri consolidati di prassi INPS e giurisprudenza; Il Commercialista Online+1
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contributi fissi annui + percentuale sul reddito.
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Gestione Separata INPS (se percepisce anche un compenso amministratore):
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sul compenso deliberato dall’assemblea come amministratore;
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con aliquote contributive fissate annualmente dall’INPS.
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💥 Risultato: doppia contribuzione (Gestione Commercianti/Artigiani + Gestione Separata), oltre alla contribuzione come dipendente presso il datore di lavoro privato.
🟥 CASO 3 – Amministratore (socio o non socio) senza compenso
Se l’amministratore:
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non percepisce alcun compenso per la carica;
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e non svolge attività operativa in azienda,
allora non è dovuta contribuzione alla Gestione Separata, perché manca la base imponibile (compenso).
Resta però da valutare se vi siano i presupposti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani (se socio e lavoratore operativo). In tal caso, i contributi restano dovuti su base reddituale, indipendentemente dall’assenza di compenso amministratore.
⚠️ Va prestata molta attenzione:
un amministratore che di fatto lavora tutti i giorni in azienda ma formalmente “senza compenso” potrebbe essere oggetto di contestazione INPS, sia per omessa iscrizione sia per sottodichiarazione dell’imponibile contributivo.
4️⃣ Gestione Separata: aliquote e base contributiva
Per i compensi da amministratore, la società deve iscrivere il soggetto alla Gestione Separata INPS e versare i contributi con le aliquote vigenti.
Per il 2025 le indicazioni INPS (Circolare n. 27/2025 e prassi collegate) evidenziano: INPS+2confindustriatoscanasud.it+2
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aliquote fino al 35,03% per collaboratori e figure assimilate (tra cui amministratori) non assicurati altrove;
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aliquote ridotte (es. 24%) per soggetti già pensionati o già coperti da altra gestione obbligatoria.
Il contributo viene calcolato sul compenso lordo deliberato, nel rispetto di:
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minimale contributivo annuo,
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massimale reddituale (per il 2025 attorno a 120.607 € per gli iscritti alla Gestione Separata). Fisco e Tasse+1
La contribuzione è per la maggior parte a carico della società, che trattiene una quota in busta compenso all’amministratore e versa il totale con modello F24.
5️⃣ Dipendente privato + amministratore: rischi e accortezze
Prima di accettare la carica, il dipendente privato dovrebbe valutare:
✅ Verifica contrattuale
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Leggere il contratto di lavoro e il CCNL applicato;
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verificare eventuali clausole di esclusiva o divieti di incarichi esterni;
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valutare la non concorrenza con l’attività del datore di lavoro.
✅ Profilo fiscale e contributivo
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stimare il costo complessivo della contribuzione (Gestione Separata, eventuale Gestione Commercianti/Artigiani);
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valutare se sia opportuno prevedere un compenso amministratore o lasciare la carica “gratuita” (sapendo però che l’INPS può contestare situazioni fittizie).
✅ Responsabilità
Ricordare che l’amministratore di S.r.l.:
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risponde verso l’Erario per violazioni tributarie;
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può essere chiamato a rispondere per omessi versamenti, bancarotta, false comunicazioni sociali in caso di crisi della società;
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ha un ruolo diverso e molto più esposto rispetto al semplice socio.
6️⃣ Schema riepilogativo
| Situazione del soggetto | Ruolo nella S.r.l. | Obblighi previdenziali principali |
|---|---|---|
| Dipendente privato + amministratore non socio, non operativo | Solo carica gestoria | Gestione Separata INPS sui compensi |
| Dipendente privato + socio amministratore operativo | Gestione + lavoro materiale | Gestione Separata sui compensi + Gestione Commercianti/Artigiani sul reddito d’impresa |
| Dipendente privato + amministratore senza compenso, non operativo | Solo carica formale | Nessun contributo in GS; da valutare comunque l’assetto |
| Dipendente privato + socio lavoratore non amministratore | Solo lavoro operativo in S.r.l. | Gestione Commercianti/Artigiani, se lavoro abituale e prevalente |
7️⃣ Conclusioni operative
In sintesi:
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Sì, un dipendente privato può essere amministratore di una S.r.l., ma deve rispettare:
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obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro,
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eventuali patti di non concorrenza,
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regole di corretto cumulo di incarichi.
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L’inquadramento previdenziale non è unico:
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Gestione Separata quasi sempre dovuta se c’è un compenso amministratore;
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possibile iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani se è anche socio lavoratore operativo.
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È fortemente consigliata una analisi personalizzata, soprattutto in caso di:
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socio amministratore che lavora in azienda,
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presenza di altri redditi da lavoro dipendente,
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progetti di pianificazione fiscale e contributiva.
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📞 Lo Studio può aiutarti
Lo Studio Commerciale di Mauro può:
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analizzare la situazione del singolo caso (dipendente + amministratore),
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verificare i rischi di doppia contribuzione e le possibili ottimizzazioni,
-
predisporre verbali di nomina, patti e delibere,
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simulare il costo complessivo (imposte + contributi) del compenso amministratore.
Se stai valutando di assumere o conferire una carica di amministratore a un dipendente, è il momento giusto per impostare correttamente la posizione sotto il profilo giuridico, fiscale e previdenziale.
A cura di
Claudia V. di Mauro

