La Legge di Bilancio 2026 introduce la Rottamazione-quinquies, una nuova “definizione agevolata” dei carichi affidati all’Agente della riscossione. In termini pratici, consente di chiudere le cartelle pagando principalmente il capitale (e alcune spese), con abbattimento di sanzioni e interessi (e degli oneri accessori collegati alla riscossione, secondo quanto previsto dalla norma).
Il tratto distintivo della “quinquies” è il piano di rientro molto lungo: fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni).
1) Quali debiti rientrano: il perimetro dei carichi definibili
La rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione entro un determinato arco temporale (in questa edizione, l’arco “standard” indicato dalle guide operative è dal 2000 al 31/12/2023).
In linea generale, rientrano:
-
imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e relativi carichi iscritti a ruolo;
-
contributi previdenziali/assistenziali affidati alla riscossione;
purché derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, restando, quindi, escluse le somme derivanti da Avvisi di Accertamento.
Nota pratica: il “catalogo” reale dei carichi agevolabili si verifica sempre dalla situazione debitoria (estratto/area riservata), perché il presupposto è l’affidamento ad Ader.
2) Debiti esclusi: cosa non si può rottamare
Sono previste esclusioni tipiche (coerenti con le rottamazioni precedenti), tra cui:
-
risorse proprie UE (es. dazi doganali) e IVA all’importazione;
-
recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi;
-
sanzioni penali e somme dovute a seguito di sentenze penali di condanna (in generale, ciò che ha natura penale/extra-tributaria non rientra);
-
per le multe stradali/sanzioni amministrative, di regola non si “azzera” la sanzione base: l’agevolazione riguarda soprattutto interessi/maggiorazioni (il dettaglio dipende dal tipo di carico).
3) Cosa si paga e cosa si “sconta”
Con la definizione agevolata, in sintesi:
-
si pagano: capitale (imposta/contributo) + spese di notifica e spese per eventuali procedure esecutive già avviate;
-
si abbattono: sanzioni e interessi collegati al carico secondo la disciplina della misura.
Attenzione: quanto eventualmente già versato prima dell’adesione, resta acquisito (non rimborsabile) e si considera nella determinazione del residuo.
4) Domanda: come aderire e quali adempimenti servono
Come si presenta
La domanda è solo telematica e va presentata entro una scadenza precisa (vedi sotto). In fase di domanda il contribuente:
-
seleziona i carichi che intende definire (non necessariamente tutti);
-
sceglie pagamento in unica soluzione oppure rateazione;
-
indica i dati necessari e riceve la ricevuta/protocollo della richiesta.
Dopo la domanda: la comunicazione di Ader
Dopo l’istanza, l’Agente della riscossione trasmette una comunicazione delle somme dovute (con importi e bollettini/piano rate). Il termine indicato nelle sintesi operative è entro il 30 giugno 2026.
5) Scadenze 2026–2035: calendario pagamenti (unica soluzione o 54 rate)
Scadenza domanda
-
Domanda entro il 30 aprile 2026.
Pagamento
-
Unica soluzione: entro 31 luglio 2026.
-
Rateazione: fino a 54 rate bimestrali. Le guide operative riportano questa logica:
-
2026: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre
-
dal 2027 al 2034: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre
-
2035 (chiusura): 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio
-
Interessi sulla rateazione
Sulle rate successive (piano lungo) sono previsti interessi dal 1° agosto 2026 al tasso del 3% annuo.
Importo minimo rata
È segnalata una rata minima (nelle sintesi: 100 euro).
6) Decadenza: la “tolleranza zero” e quando si perdono i benefici
Questo è uno dei punti più importanti per chi aderisce.
Nessuna tolleranza di 5 giorni
A differenza di precedenti edizioni, diverse analisi evidenziano che non opera la tolleranza di 5 giorni: il pagamento tardivo anche di un solo giorno può comportare la decadenza (restano i differimenti “da calendario” se la scadenza cade in festivo).
Quando si decade
Le regole operative richiamate dalle fonti indicano la decadenza in caso di:
-
omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata, oppure
-
mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (nell’ipotesi rateale).
Effetti della decadenza
In caso di decadenza:
-
si perdono gli “sconti” (sanzioni/interessi tornano dovuti secondo regole ordinarie);
-
le somme già pagate restano acconti sul debito complessivo residuo;
-
la riscossione può riprendere con gli strumenti ordinari.
7) Rapporti con precedenti rottamazioni e con rateazioni ordinarie
-
È ammessa l’adesione anche per chi è decaduto da precedenti misure agevolative, secondo le condizioni previste dalla disciplina.
-
Le fonti evidenziano inoltre che il piano “quinquies” è rigido e non coincide con la rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973: ciò rende ancora più importante pianificare la sostenibilità delle rate.
8) Checklist operativa per contribuente/impresa
Per aderire in modo “sicuro” consigliamo sempre questo percorso:
-
Verifica carichi definibili (area riservata/estratto) e selezione delle partite da includere;
-
Valutazione convenienza: importi “rottamabili” vs importi esclusi, procedure in corso, contenziosi;
-
Scelta pagamento: unica soluzione o rate (54 bimestrali) e stima impatto di interessi dal 1° agosto 2026;
-
Presentazione domanda entro 30/04/2026;
-
Attesa comunicazione Ader con importi e bollettini/piano (indicativamente entro 30/06/2026);
-
Primo pagamento entro 31/07/2026 (o unica soluzione);
-
Programmazione scadenze senza ritardi (tolleranza zero).
Conclusioni
La Rottamazione-quinquies è un’opportunità importante per chi ha carichi in riscossione e vuole chiudere i debiti con un piano di pagamento molto lungo. Il rovescio della medaglia è la rigidità: scadenze da rispettare “al minuto”, con rischio di decadenza in caso di errori o ritardi.

