La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova e rilevante opportunità di definizione agevolata dei tributi locali, nota come “rottamazione quinquies”, che può interessare una parte significativa delle entrate comunali e regionali.
A differenza delle precedenti definizioni agevolate di carattere erariale, la misura affida un ruolo centrale agli enti territoriali, chiamati a decidere in autonomia se e come attivarla.
Sul tema è intervenuta anche IFEL–ANCI, che ha pubblicato una nota operativa corredata da uno schema-tipo di regolamento, utile per orientare Comuni e Regioni nell’attuazione della misura.
Vediamo, in modo chiaro e schematico, cosa prevede la normativa, quali entrate possono rientrare, e quali condizioni devono essere rispettate.
Il quadro normativo: la facoltà degli enti locali
Il riferimento principale è l’articolo 1, commi 102–107, della Legge di Bilancio 2026.
La norma non introduce una rottamazione automatica, ma attribuisce a Regioni ed enti locali la facoltà di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata, attraverso propri atti normativi (leggi regionali o regolamenti comunali).
L’obiettivo dichiarato è duplice:
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favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti;
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migliorare la riscossione di crediti di difficile esigibilità, nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci pubblici.
Quali entrate comunali possono rientrare nella definizione agevolata
La definizione agevolata 2026 può riguardare la quasi totalità delle entrate comunali proprie, purché:
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siano gestite direttamente dal Comune, oppure
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siano affidate a concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali.
In particolare, possono rientrare:
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IMU;
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TARI, inclusa – con alcune riserve interpretative – la tariffa corrispettiva;
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Canone Unico Patrimoniale (CUP);
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Oneri di urbanizzazione;
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Rette e tariffe dei servizi comunali (asili nido, mense scolastiche, servizi educativi);
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Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, qualificate come entrate patrimoniali di diritto pubblico.
Restano invece escluse:
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l’IRAP;
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le addizionali e compartecipazioni a tributi erariali.
Cosa prevede concretamente la definizione agevolata
Secondo il comma 102, gli enti possono prevedere:
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l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
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la riduzione o l’azzeramento degli interessi.
Resta invece sempre dovuta la quota capitale del tributo o dell’entrata, a differenza di vecchie sanatorie (come quella del 2002) che consentivano riduzioni anche dell’imposta principale.
Il contribuente deve adempiere:
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entro un termine fissato dall’ente,
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non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.
La potestà regolamentare dei Comuni
Per i Comuni, la definizione agevolata deve essere introdotta:
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tramite specifico regolamento comunale;
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adottato secondo le procedure previste dalla legislazione vigente;
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soggetto al parere dell’organo di revisione.
Il fondamento giuridico è l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che riconosce a Comuni e Province la potestà regolamentare sulle proprie entrate, nel rispetto:
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dei principi costituzionali (artt. 23, 53 e 119 Cost.);
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dei principi generali dell’ordinamento tributario;
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dell’equilibrio finanziario dell’ente.
Entrate gestite internamente o affidate a terzi
La definizione agevolata può riguardare le entrate:
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gestite direttamente dal Comune;
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affidate a:
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concessionari iscritti all’Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997;
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società in house;
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soggetti esterni selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica.
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Ciò che rileva non è chi riscuote, ma la natura dell’entrata, che resta comunale.
Più complessa, invece, la questione della tariffa corrispettiva rifiuti, gestita dal soggetto che eroga il servizio e non iscritta nel bilancio comunale. In questo caso, IFEL evidenzia margini interpretativi e la necessità di un coordinamento tra Comune e gestore.
Sanzioni, interessi e oneri accessori: cosa si può ridurre
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Tributi comunali: possibile riduzione o esclusione di sanzioni e interessi.
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Entrate patrimoniali di diritto pubblico (es. CUP, multe stradali):
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riducibili interessi e oneri di riscossione;
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attenzione al CUP: restano ferme le sanzioni e le indennità per occupazioni abusive, considerate non riducibili.
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Entrate patrimoniali di diritto privato (es. canoni, servizi idrici):
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in generale riducibili solo gli interessi.
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Definizione agevolata delle liti pendenti
Il comma 103 consente agli enti di estendere la definizione agevolata anche:
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alle controversie tributarie pendenti in cui l’ente è parte.
Tuttavia, come evidenziato da IFEL, la norma è carente sotto il profilo procedurale, poiché:
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i termini del processo tributario sono indisponibili;
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non possono essere derogati da un semplice regolamento comunale.
Sarà quindi necessario un intervento regolamentare molto attento per evitare conflitti con la disciplina processuale.
Coordinamento con le definizioni agevolate erariali
Il comma 104 consente a Regioni ed enti locali di:
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replicare definizioni agevolate previste dalla legge statale, per garantire parità di trattamento ai contribuenti.
Questo significa che, in presenza di una rottamazione statale più “intensa”, anche gli enti locali possono adeguare le proprie misure, nei limiti delle entrate di loro competenza.
Conclusioni
La definizione agevolata 2026 dei tributi comunali rappresenta:
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una grande opportunità per i contribuenti, chiamati a regolarizzare posizioni pregresse con un carico ridotto;
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uno strumento strategico per i Comuni, per recuperare entrate difficilmente esigibili e ridurre il contenzioso.
Molto dipenderà, però, dalle scelte regolamentari dei singoli enti, che dovranno bilanciare esigenze di gettito, equità fiscale e sostenibilità finanziaria.

