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Omaggi natalizi e spese di rappresentanza 2025

Tracciabilità dei pagamenti, IVA e imposte dirette

Con l’avvicinarsi delle festività molte imprese e professionisti valutano l’opportunità di omaggiare clienti, fornitori e dipendenti con cesti natalizi, gadget, beni o buoni acquisto.

Dal 2025 però c’è una novità importante: la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, lett. d), L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile per poter dedurre le spese di rappresentanza e gli omaggi.

Di seguito una guida completa su:

  • nuove regole di tracciabilità

  • trattamento IVA

  • deducibilità IRES/IRPEF e IRAP

  • effetti per imprese e lavoratori autonomi

  • profili di tassazione in capo ai dipendenti che ricevono l’omaggio.


1. Novità 2025: obbligo di pagamento tracciabile

L’art. 108, comma 2, TUIR è stato modificato prevedendo che:

le spese di rappresentanza e gli omaggi sono deducibili solo se pagati con mezzi tracciabili.

Sono ammessi, tra gli altri:

  • bonifico bancario o postale

  • carte di debito, di credito, prepagate (anche Apple Pay, Google Pay)

  • assegni bancari e circolari

  • sistemi di pagamento ex art. 23 D.Lgs. 241/1997 (Satispay, PayPal, ecc.).

💡 Conseguenza pratica:
se il cesto di Natale o il regalo al cliente viene pagato in contanti, il costo non è deducibile come spesa di rappresentanza, anche se rispetta tutti gli altri requisiti.

L’obbligo riguarda anche le spese sostenute all’estero, non essendo prevista alcuna limitazione territoriale.


2. Inquadramento normativo di base

Per capire il trattamento fiscale degli omaggi occorre tenere insieme quattro pilastri normativi:

  1. IVA – Cessioni gratuite
    Art. 2, comma 2, n. 4), DPR 633/1972: disciplina quando le cessioni gratuite costituiscono operazioni rilevanti o escluse dal campo IVA.

  2. Definizione di spese di rappresentanza
    Art. 1, DM 19.11.2008:

    spese sostenute a titolo gratuito con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevoli e potenzialmente idonee a generare benefici economici per l’impresa.

  3. IVA e spese di rappresentanza
    Art. 19-bis1, lett. h), DPR 633/1972:

    • IVA indetraibile sulle spese di rappresentanza,

    • eccezione per beni di costo unitario non superiore a 50 €.

  4. Imposte dirette
    Art. 108, comma 2, TUIR (imprese):

    • spese di rappresentanza deducibili se inerenti e congrue;

    • comunque deducibili integralmente i beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 € (IVA indetraibile compresa).

👉 Il limite di 50 € è quindi allineato:

  • per la detraibilità IVA sugli omaggi di beni non oggetto dell’attività,

  • per la deducibilità integrale del costo ai fini IRES/IRPEF.


3. Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa – Clienti

3.1 IVA all’acquisto

Per i beni destinati a omaggio che non coincidono con l’attività caratteristica (es. cesti natalizi per un’azienda metalmeccanica):

  • se costo unitario ≤ 50 € → IVA detraibile

  • se costo unitario > 50 € → IVA indetraibile

(art. 19-bis1, lett. h), DPR 633/1972)

3.2 Cessione gratuita al cliente

La cessione gratuita del bene:

  • è esclusa dal campo IVA in ogni caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR 633/1972, perché:

    • se il costo è ≤ 50 € → esclusione esplicita dalla norma;

    • se il costo è > 50 € → esclusione perché a monte non è stata detratta l’IVA.

Non è quindi obbligatoria alcuna fattura; per motivi probatori è consigliabile un DDT o buono di consegna con causale “omaggio”.


4. Casi particolari: cesti, alimenti, bevande, cene natalizie

4.1 Cesti natalizi

Il limite di 50 € va riferito all’intero cesto, non ai singoli prodotti:

  • cesto da 35 € → IVA detraibile, cessione gratuita fuori campo IVA;

  • cesto da 55 € → IVA indetraibile, cessione gratuita fuori campo IVA.

4.2 Alimenti e bevande

In linea generale l’art. 19, comma 1, lett. f), DPR 633/1972 esclude la detrazione IVA per alimenti e bevande che non formano oggetto dell’attività.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha ammesso la detraibilità se:

  • costo unitario ≤ 50 €

  • spesa qualificabile come spesa di rappresentanza.

4.3 Cene natalizie

Le spese per feste e ricevimenti in occasione di festività o ricorrenze aziendali:

  • sono spese di rappresentanza se partecipano clienti, fornitori o altri soggetti esterni;

  • se partecipano solo dipendenti, non sono spese di rappresentanza e l’IVA è indetraibile per carenza di inerenza.


5. Lavoratori autonomi e IVA sugli omaggi

Per i lavoratori autonomi (art. 54 TUIR):

  • valgono gli stessi principi di detraibilità IVA visti per le imprese;

  • ma non si applica l’esclusione IVA dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR 633/1972.

Quindi:

  • se si è detrauta l’IVA sull’acquisto (bene ≤ 50 €), la cessione gratuita è imponibile IVA con obbligo di fatturazione e registrazione;

  • in alternativa, il professionista può non detrarre l’IVA a monte, rendendo la successiva cessione gratuita irrilevante ai fini IVA.


6. Omaggi ai dipendenti

6.1 Ai fini IVA

  • Per beni non rientranti nell’attività: l’IVA è indetraibile (mancanza di finalità promozionale).

  • Per beni rientranti nell’attività: l’IVA può essere detratta, ma la cessione gratuita è in linea di principio imponibile IVA; il datore può scegliere di non esercitare la rivalsa.

6.2 Ai fini delle imposte dirette

Gli omaggi ai dipendenti:

  • rientrano tra le erogazioni liberali a favore dei lavoratori;

  • sono deducibili per l’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR;

  • per i lavoratori autonomi sono deducibili ex art. 54, comma 1, TUIR.

6.3 Tassazione in capo al dipendente – fringe benefit

Art. 51 TUIR:

  • liberalità in denaro → sempre imponibili;

  • liberalità in natura:

    • se valore complessivo annuo ≤ 258,23 € → non imponibili;

    • se > 258,23 € → imponibile l’intero ammontare.

Per il 2025 il limite dei fringe benefit è stato elevato a:

  • 1.000 € per la generalità dei dipendenti;

  • 2.000 € per i dipendenti con figli a carico.

Nel calcolo del plafond vanno considerati anche:

  • buoni acquisto e buoni carburante,

  • altri benefit (auto in uso promiscuo, rimborsi utenze, ecc.).

Se il limite viene superato, l’intero valore concorre a formare il reddito da lavoro dipendente.


7. Deducibilità delle spese di rappresentanza – Imposte dirette

7.1 Imprese (IRES/IRPEF – art. 108 TUIR)

Le spese di rappresentanza sono:

  • sempre deducibili integralmente se il valore unitario del bene omaggiato non supera 50 € (IVA indetraibile compresa);

  • deducibili, se superiori a 50 €, nel limite dei seguenti plafond annui, calcolati sui ricavi/proventi caratteristici:

  • 1,5% fino a 10 milioni di euro;

  • 0,6% tra 10 e 50 milioni;

  • 0,4% oltre 50 milioni.

Per le imprese in contabilità semplificata, la deduzione segue il criterio di cassa (o “registrato = pagato” se esercitata l’opzione).

7.2 Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 5, TUIR) le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno, indipendentemente dal valore unitario del bene.


8. IRAP

Il trattamento dipende dal metodo di determinazione della base imponibile.

8.1 Imprese

  • Metodo di bilancio: le spese di rappresentanza (voce B.14 del conto economico) sono in linea di massima deducibili.

  • Metodo fiscale: le spese di rappresentanza non rientrano tra i componenti rilevanti e risultano quindi indeducibili.

Per gli omaggi ai dipendenti, le spese rientrano nei costi del personale e sono, in generale, indeducibili ai fini IRAP, salvo particolarità legate alla classificazione di bilancio per i soggetti che applicano il metodo di bilancio.

8.2 Lavoratori autonomi

Ex art. 8, D.Lgs. 446/1997:

  • le spese per omaggi ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi;

  • gli omaggi ai dipendenti sono indeducibili, in quanto rientrano tra le spese per il personale.


9. Omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa

Quando l’omaggio riguarda beni prodotti o commercializzati dall’impresa (beni “propri”):

  • l’IVA assolta all’acquisto (o sui costi di produzione) è in linea di principio detraibile;

  • la cessione gratuita è imponibile IVA a prescindere dal valore.

L’impresa può, tuttavia, scegliere di:

  • non detrarre l’IVA a monte, rendendo la cessione gratuita fuori campo IVA;

  • oppure detrarre l’IVA e assoggettare a IVA la cessione (con fattura o autofattura “omaggio senza rivalsa”).

Valore unitario: beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti il “valore unitario” ai fini delle soglie (50 €) va riferito al valore normale ai sensi dell’art. 9 TUIR, non al solo costo di produzione.

Se il valore normale è ≤ 50 €, il costo è integralmente deducibile; se superiore, la spesa rientra nel plafond generale delle spese di rappresentanza.


10. Conclusioni operative

Per gestire correttamente gli omaggi di Natale 2025 occorre:

  1. Pagare sempre con mezzi tracciabili, pena l’indeducibilità del costo.

  2. Verificare se il bene è oggetto o non oggetto dell’attività d’impresa.

  3. Controllare il valore unitario di 50 € per:

    • detraibilità dell’IVA,

    • deducibilità integrale ai fini IRES/IRPEF.

  4. Distinguere tra clienti e dipendenti e tra impresa e lavoratore autonomo.

  5. Monitorare i limiti fringe benefit per evitare l’imponibilità in busta paga.

  6. Valutare l’impatto IRAP in base al metodo di determinazione della base imponibile.


Lo Studio Commerciale di Mauro è a disposizione di imprese e professionisti per:

  • pianificare gli omaggi natalizi in modo fiscalmente efficiente,

  • verificare la corretta contabilizzazione tra spese di rappresentanza, omaggi ai dipendenti e fringe benefit,

  • controllare la conformità dei pagamenti alle nuove regole di tracciabilità 2025.

Informazioni sull'autore

Claudia Virginia di Mauro

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