Lavoro e Previdenza

Un dipendente privato può essere amministratore di una S.r.l.?

Profili giuridici e obblighi previdenziali aggiornati

Capita sempre più spesso che un lavoratore dipendente del settore privato valuti di assumere anche il ruolo di amministratore di una S.r.l.: magari per una start-up familiare, una società di servizi o un progetto imprenditoriale parallelo.

La domanda è duplice:

  1. È legittimo dal punto di vista giuridico e lavoristico?

  2. Quali contributi INPS deve versare l’amministratore, oltre a quelli come dipendente?

In questo approfondimento analizziamo con taglio pratico compatibilità, vincoli e obblighi previdenziali, con particolare attenzione alla posizione del dipendente privato.


1️⃣ È possibile? La regola di base: SÌ, salvo divieto di concorrenza

La normativa italiana non vieta che un dipendente privato sia anche amministratore di una S.r.l.
Non c’è, di per sé, incompatibilità automatica tra:

  • rapporto di lavoro subordinato (dipendente presso un datore di lavoro X)
    e

  • incarico di amministratore di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.).

L’incarico di amministratore è infatti un rapporto di natura autonomo-organica, disciplinato dal Codice Civile (artt. 2380-bis e seguenti per le S.p.A., applicati in via analogica alle S.r.l.), diverso dal rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, occorre prestare attenzione a tre profili:

🔹 a) Divieto di concorrenza e obbligo di fedeltà

Anche se la legge non vieta in sé il doppio ruolo, il dipendente resta soggetto a:

  • art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà: divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie riservate;

  • eventuale patto di non concorrenza sottoscritto nel contratto di lavoro;

  • eventuali clausole contrattuali che vietino incarichi esterni o li subordinino ad autorizzazione.

👉 Se la S.r.l. opera nello stesso settore del datore di lavoro, il rischio di concorrenza sleale è concreto e va valutato con estrema cautela.

🔹 b) Contrattazione collettiva

In rari casi, il CCNL applicato al dipendente può prevedere limiti o vincoli ad attività esterne, soprattutto se:

  • il dipendente ricopre ruoli apicali,

  • il settore è regolamentato,

  • esistono policy aziendali interne sugli incarichi extra-lavorativi.

🔹 c) Profili di tempo e responsabilità

Non esistono limiti di legge agli orari: l’amministratore non è un dipendente della S.r.l. e non è soggetto all’orario di lavoro.
Resta però un tema gestionale: la capacità reale del soggetto di conciliarsi tra:

  • responsabilità verso il datore di lavoro dipendente,

  • responsabilità civile e penale come amministratore di società (fiscale, societaria, fallimentare, ecc.).


2️⃣ La natura del rapporto: amministratore ≠ dipendente

L’incarico di amministratore:

  • è un incarico di natura autonoma;

  • nasce da una delibera assembleare di nomina e da eventuale accordo sul compenso;

  • comporta il dovere di gestire l’impresa e rispondere verso soci, creditori e fisco.

Il compenso è normalmente qualificato come “reddito assimilato a lavoro dipendente” ai fini IRPEF (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR), ma ai fini previdenziali viene trattato diversamente, con iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS come “collaboratore/amministratore di società”. Commercialista Telematico+1


3️⃣ Obblighi previdenziali dell’amministratore di S.r.l.

La parte più delicata è proprio quella previdenziale.
Gli scenari sono diversi a seconda che l’amministratore:

  • sia socio o non socio,

  • svolga o meno attività operativa in azienda, oltre al ruolo gestorio,

  • percepisca o meno un compenso.

🟦 CASO 1 – Dipendente privato che diventa amministratore NON socio (solo ruolo gestorio)

In questo caso l’amministratore:

  • percepisce un compenso amministratore;

  • non partecipa al lavoro materiale dell’impresa (non svolge mansioni operative continuative).

👉 Obbligo previdenziale:

  • Iscrizione alla Gestione Separata INPS, come collaboratore/amministratore di società (art. 2, comma 26, L. 335/1995); Wikipedia+1

  • contributi dovuti secondo le aliquote annualmente fissate dall’INPS: per il 2025, le circolari INPS indicano aliquote fino al 35,03% per molte figure di collaboratori e amministratori senza altre coperture, e aliquote ridotte per chi è già assicurato altrove. confindustriatoscanasud.it+1

💡 Il fatto che il soggetto sia già dipendente privato con contribuzione piena presso un’altra gestione riduce in alcuni casi l’aliquota della Gestione Separata, ma non elimina l’obbligo contributivo.


🟩 CASO 2 – Dipendente privato che è socio amministratore operativo

È il caso del dipendente che:

  • detiene quote della S.r.l.;

  • è amministratore;

  • lavora in azienda in modo abituale e prevalente (produzione, vendita, servizi, attività operative, non solo “firma” e gestione).

👉 In questo scenario, di regola si configurano due posizioni previdenziali:

  1. Gestione Commercianti/Artigiani INPS:

    • obbligatoria per i soci di S.r.l. che svolgono attività lavorativa abituale e prevalente nell’impresa, secondo i criteri consolidati di prassi INPS e giurisprudenza; Il Commercialista Online+1

    • contributi fissi annui + percentuale sul reddito.

  2. Gestione Separata INPS (se percepisce anche un compenso amministratore):

    • sul compenso deliberato dall’assemblea come amministratore;

    • con aliquote contributive fissate annualmente dall’INPS.

💥 Risultato: doppia contribuzione (Gestione Commercianti/Artigiani + Gestione Separata), oltre alla contribuzione come dipendente presso il datore di lavoro privato.


🟥 CASO 3 – Amministratore (socio o non socio) senza compenso

Se l’amministratore:

  • non percepisce alcun compenso per la carica;

  • e non svolge attività operativa in azienda,

allora non è dovuta contribuzione alla Gestione Separata, perché manca la base imponibile (compenso).

Resta però da valutare se vi siano i presupposti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani (se socio e lavoratore operativo). In tal caso, i contributi restano dovuti su base reddituale, indipendentemente dall’assenza di compenso amministratore.

⚠️ Va prestata molta attenzione:
un amministratore che di fatto lavora tutti i giorni in azienda ma formalmente “senza compenso” potrebbe essere oggetto di contestazione INPS, sia per omessa iscrizione sia per sottodichiarazione dell’imponibile contributivo.


4️⃣ Gestione Separata: aliquote e base contributiva

Per i compensi da amministratore, la società deve iscrivere il soggetto alla Gestione Separata INPS e versare i contributi con le aliquote vigenti.

Per il 2025 le indicazioni INPS (Circolare n. 27/2025 e prassi collegate) evidenziano: INPS+2confindustriatoscanasud.it+2

  • aliquote fino al 35,03% per collaboratori e figure assimilate (tra cui amministratori) non assicurati altrove;

  • aliquote ridotte (es. 24%) per soggetti già pensionati o già coperti da altra gestione obbligatoria.

Il contributo viene calcolato sul compenso lordo deliberato, nel rispetto di:

  • minimale contributivo annuo,

  • massimale reddituale (per il 2025 attorno a 120.607 € per gli iscritti alla Gestione Separata). Fisco e Tasse+1

La contribuzione è per la maggior parte a carico della società, che trattiene una quota in busta compenso all’amministratore e versa il totale con modello F24.


5️⃣ Dipendente privato + amministratore: rischi e accortezze

Prima di accettare la carica, il dipendente privato dovrebbe valutare:

✅ Verifica contrattuale

  • Leggere il contratto di lavoro e il CCNL applicato;

  • verificare eventuali clausole di esclusiva o divieti di incarichi esterni;

  • valutare la non concorrenza con l’attività del datore di lavoro.

✅ Profilo fiscale e contributivo

  • stimare il costo complessivo della contribuzione (Gestione Separata, eventuale Gestione Commercianti/Artigiani);

  • valutare se sia opportuno prevedere un compenso amministratore o lasciare la carica “gratuita” (sapendo però che l’INPS può contestare situazioni fittizie).

✅ Responsabilità

Ricordare che l’amministratore di S.r.l.:

  • risponde verso l’Erario per violazioni tributarie;

  • può essere chiamato a rispondere per omessi versamenti, bancarotta, false comunicazioni sociali in caso di crisi della società;

  • ha un ruolo diverso e molto più esposto rispetto al semplice socio.


6️⃣ Schema riepilogativo

Situazione del soggetto Ruolo nella S.r.l. Obblighi previdenziali principali
Dipendente privato + amministratore non socio, non operativo Solo carica gestoria Gestione Separata INPS sui compensi
Dipendente privato + socio amministratore operativo Gestione + lavoro materiale Gestione Separata sui compensi + Gestione Commercianti/Artigiani sul reddito d’impresa
Dipendente privato + amministratore senza compenso, non operativo Solo carica formale Nessun contributo in GS; da valutare comunque l’assetto
Dipendente privato + socio lavoratore non amministratore Solo lavoro operativo in S.r.l. Gestione Commercianti/Artigiani, se lavoro abituale e prevalente

7️⃣ Conclusioni operative

In sintesi:

  • Sì, un dipendente privato può essere amministratore di una S.r.l., ma deve rispettare:

    • obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro,

    • eventuali patti di non concorrenza,

    • regole di corretto cumulo di incarichi.

  • L’inquadramento previdenziale non è unico:

    • Gestione Separata quasi sempre dovuta se c’è un compenso amministratore;

    • possibile iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani se è anche socio lavoratore operativo.

  • È fortemente consigliata una analisi personalizzata, soprattutto in caso di:

    • socio amministratore che lavora in azienda,

    • presenza di altri redditi da lavoro dipendente,

    • progetti di pianificazione fiscale e contributiva.


📞 Lo Studio può aiutarti

Lo Studio Commerciale di Mauro può:

  • analizzare la situazione del singolo caso (dipendente + amministratore),

  • verificare i rischi di doppia contribuzione e le possibili ottimizzazioni,

  • predisporre verbali di nomina, patti e delibere,

  • simulare il costo complessivo (imposte + contributi) del compenso amministratore.

Se stai valutando di assumere o conferire una carica di amministratore a un dipendente, è il momento giusto per impostare correttamente la posizione sotto il profilo giuridico, fiscale e previdenziale.

A cura di

Claudia V. di Mauro

Informazioni sull'autore

Claudia Virginia di Mauro

Lascia un commento